IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale; Visto l'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, con cui sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale; Considerato l'elevato valore naturalistico della zona di Pizzo di Sevo e delle zone circostanti, costituenti un complesso montuoso di interesse primario caratterizzato da praterie d'altitudine, con presenza di diverse specie botaniche di elevato valore scientifico e naturalistico, nonche' di faggete ad alto fusto e pregevoli formazioni di boschi misti; Considerato che nello stesso biotopo e' stata rilevata la presenza di gatto selvatico,tasso, martora, capriolo, lupo appenninico, aquila reale, falco pellegrino, poiana, sparviero, gheppio, allocco e di diverse altre specie di uccelli, tutte specie comprese nall'allegato I della convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata con la legge n. 503/81, che prescrive che gli Stati membri adottino le misure necessarie per la protezione degli habitat di specie di flora e di fauna, in particolare di quelle enumerate negli allegati I e II della convenzione medesima; Considerato che la zona in questione e' caratterizzata dalla presenza di litotipi marnosi arenacei di eccezionale interesse geologico; Considerato, inoltre, che il biotopo in questione ospita una significativa popolazione di coturnice, picchio rosso maggiore e picchio rosso minore, gracchio corallino e gracchio alpino; Cosiderato, altresi' che in detta area sono presenti insediamenti neolitici, preromani e romani; Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono anche zone gia' vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; Vista la propria nota in data 20 aprile 1989, inviata alla presidenza della giunta della regione Lazio e ai comuni di Accumoli e Amatrice circa le richieste di un motivato parere in ordine alla individuazione in oggetto con la quale venivano altresi' informati i soggetti medesimi delle misure di salvaguardia che il Ministero intende adottare per l'area in quaestione; Considerato che ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministero dell'ambiente puo' adottare - sentiti la regioni e gli enti locali interessati ovvero, decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso - le necessarie misure di salvaguardia con le quali puo' essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989,registro n. 2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini, e' stato delegato anche agli affari concernenti la conservazione della natura; Decreta: Art. 1. 1. L'area denominata "Pizzo di Sevo" e delimitata secondo i confini riportati nella planimetria allegata sotto il n. 1 al presente decreto, per un superficie di ettari 2500 circa, e' individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.