IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  l'art.  1  della  legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al
Ministero  dell'ambiente  il compito di assicurare la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
  Visto  l'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, con cui
sono  trasferite  al Ministero dell'ambiente le competenze in materia
di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed
internazionale;
  Considerato  l'elevato  valore naturalistico della zona di Pizzo di
Sevo  e  delle zone circostanti, costituenti un complesso montuoso di
interesse  primario  caratterizzato  da  praterie  d'altitudine,  con
presenza  di diverse specie botaniche di elevato valore scientifico e
naturalistico,   nonche'   di  faggete  ad  alto  fusto  e  pregevoli
formazioni di boschi misti;
  Considerato  che nello stesso biotopo e' stata rilevata la presenza
di gatto selvatico,tasso, martora, capriolo, lupo appenninico, aquila
reale,  falco  pellegrino,  poiana,  sparviero, gheppio, allocco e di
diverse  altre specie di uccelli, tutte specie comprese nall'allegato
I  della convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita
selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata con la legge
n.  503/81,  che  prescrive  che  gli Stati membri adottino le misure
necessarie  per  la  protezione degli habitat di specie di flora e di
fauna, in particolare di quelle enumerate negli allegati I e II della
convenzione medesima;
  Considerato  che  la  zona  in  questione  e'  caratterizzata dalla
presenza  di  litotipi  marnosi  arenacei  di  eccezionale  interesse
geologico;
  Considerato,  inoltre,  che  il  biotopo  in  questione  ospita una
significativa  popolazione  di  coturnice,  picchio  rosso maggiore e
picchio rosso minore, gracchio corallino e gracchio alpino;
  Cosiderato,  altresi'  che in detta area sono presenti insediamenti
neolitici, preromani e romani;
  Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono
anche zone gia' vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Vista  la  propria  nota  in  data  20  aprile  1989,  inviata alla
presidenza della giunta della regione Lazio e ai comuni di Accumoli e
Amatrice  circa  le  richieste  di  un motivato parere in ordine alla
individuazione  in oggetto con la quale venivano altresi' informati i
soggetti  medesimi  delle  misure  di  salvaguardia  che il Ministero
intende adottare per l'area in quaestione;
  Considerato  che  ai  sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 3
marzo 1987, n. 59, il Ministero dell'ambiente puo' adottare - sentiti
la  regioni  e  gli  enti  locali  interessati ovvero, decorsi trenta
giorni  dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato
espresso  -  le  necessarie  misure di salvaguardia con le quali puo'
essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente in data 14 settembre
1989,  registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989,registro n.
2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario di Stato per l'ambiente,
on.  Piero  Mario  Angelini,  e'  stato  delegato  anche  agli affari
concernenti la conservazione della natura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'area denominata "Pizzo di Sevo" e delimitata secondo i confini
riportati  nella  planimetria  allegata  sotto  il  n.  1 al presente
decreto,  per un superficie di ettari 2500 circa, e' individuata come
zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.